1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
Art. 14Specificazioni
1 Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l’unità di vendita o il genere e l’unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.
2 Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate in modo agevolmente leggibile o distintamente udibile secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.58
2bis I criteri essenziali devono essere indicati nel materiale pubblicitario. Possono anche essere indicati tramite il riferimento a una fonte digitale se:
a.
il riferimento nel materiale pubblicitario è agevolmente leggibile o distintamente udibile; e
b.
i criteri essenziali contenuti nella fonte digitale sono immediatamente consultabili, ben visibili e agevolmente leggibili.59
3 L’indicazione dei prezzi deve corrispondere all’illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.
4 Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 340).
59 Introdotto dal n. I dell’O del 19 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 340).