1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
- a.
- in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione);
- b.
- effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
- c.
- altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).
2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall’annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l’adempimento delle condizioni giustificanti l’indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62
3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.
4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.
5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). Correzione del 27 apr. 2021 (RU 2021 245).