1 Le disposizioni sull’indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.
2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.67
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).
67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).