Ordinanza
|
Art. 23 Alta vigilanza della Confederazione 70
1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) presso il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca71. 2 La SECO può emanare istruzioni all’attenzione dei Cantoni, inviare loro circolari, chiedere loro informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti. 3 La SECO può condurre con i settori e le organizzazioni interessati negoziati concernenti l’indicazione dei prezzi. 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959). 71 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. |