Ordinanza
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Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo
1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 2 L’obbligo di indicare i prezzi s’applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. 3 L’indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all’incanto o in altro modo di vendita analoga. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022343, 388). |