Ordinanza
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Art. 5 Obbligo di indicare il prezzo unitario
1 Per le merci misurabili offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo unitario.11 2 Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario. 3 L’indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022343, 388). 12 Nuovo testo giusta l’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275). 13Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241). 14 Introdotta dall’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità (RU 2012 5275). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 6 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029). |