per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;
h.
per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;
per gli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di dispensazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell’ordinanza del 21 settembre 201815 sui medicamenti, come anche della categoria C secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 17 ottobre 200116 sui medicamenti.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mag. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022343, 388).
12 Nuovo testo giusta l’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275).
13Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
14 Introdotta dall’art. 39 n. 2 dell’O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità (RU 2012 5275). Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 6 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).