1Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).
Art. 11abisIndicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto 43
1 L’indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall’articolo 13a.
2 Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:
a.
il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente sul pulsante digitale che permette di accettare l’offerta; o
b.
il prezzo è indicato, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, in prossimità immediata del pulsante che permette di accettare l’offerta e su questo pulsante figura, sempre in modo ben visibile e chiaramente leggibile, l’indicazione «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile.
3 Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest’ultimo ha espressamente accettato l’offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione.
43 Introdotto dalla cifra II dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).