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Art. 18 Esercizio del diritto all’indennità da parte di terzi
(art. 17 cpv. 1 LIPG) 1 I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio, in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LIPG, sono autorizzati ad esercitare il diritto all’indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se necessario, l’attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15–17 si applicano per analogia. 2 Nel caso sussista un diritto ad un assegno a favore di persone che lavorano per l’azienda di famiglia ai sensi dell’articolo 14, l’articolo 17 capoverso 1 lettera b LIPG è applicabile, per analogia, anche per il titolare dell’azienda. |