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Art. 30 Madri e padri incapaci al lavoro 35
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG) Le madri e i padri che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono le condizioni di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). |