Art. 35j Attestati
(art. 17–19 LIPG) 1 Per gli aventi diritto che all’inizio del periodo di diritto all’indennità esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego. 2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 35c o 35d che prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro hanno esercitato un’attività lucrativa, l’ultimo datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità nonché la durata dell’impiego. 3 Il datore di lavoro o gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione attestano alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti. |