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Art. 35k Fissazione e pagamento dell’indennità
(art. 17–19 LIPG) 1 Per la fissazione dell’indennità si applica per analogia l’articolo 22. 2 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS50. 3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. 4 Come ricevute valgono i giustificativi interni 50 RS 831.10 |