Art. 37 Conteggio dei contributi per i lavoratori salariati
(art. 19a LIPG) 1 Nel caso in cui paga l’indennità alla persona avente diritto o la versa assieme al salario, il datore di lavoro tratta nel conteggio per la cassa di compensazione la somma versata come fosse una parte integrante del salario determinante ai sensi dell’AVS. 2 I contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione prelevati sull’indennità possono essere rimborsati al datore di lavoro dalla cassa di compensazione o direttamente assieme al rimborso dell’indennità o attraverso un accredito ad hoc. 3 I contributi per gli assegni familiari nell’agricoltura versati dal datore di lavoro sulla base dell’indennità gli vengono rimborsati o assieme a quest’ultima o attraverso un accredito ad hoc, conformemente all’articolo 18 capoverso 1 LAF53. La cassa di compensazione addebita il montante corrispondente al conto dei contributi prelevati in virtù della LAF. 4 La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa o direttamente a lavoratori salariati oppure a datori di lavoro non soggetti all’obbligo di versare contributi i contributi dei lavoratori salariati per l’AVS, per all’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa. 5 Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi a carico dei lavoratori salariati. 6 L’articolo 34d OAVS54 concernente il salario di poco conto non è applicabile.55 53 RS 836.1 54 RS 831.101 55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 set. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5191). |