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Art. 7 Indennità per lavoratori indipendenti
(art. 11 LIPG) 1 L’indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:
1bis Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.8 2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività indipendente per un periodo più lungo, l’indennità è calcolata sulla base del reddito che avrebbe potuto conseguire. 3 Nel caso di un lavoratore indipendente che non è tenuto a pagare prima dell’entrata in servizio i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l’anno precedente l’entrata in servizio. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289). BGE
133 V 431 () from 26. Juli 2007
Regeste: Art. 16e Abs. 2 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 EOG; Art. 32 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 EOV: Mutterschaftsentschädigung einer Selbständigerwerbenden. Es ist nicht zu beanstanden, dass die Ausgleichskasse die Mutterschaftsentschädigung (vorläufig) auf der Grundlage des Einkommens gemäss letzter provisorischer Beitragsverfügung betreffend das Jahr der Niederkunft (hier: 2005) bemessen hat und nicht aufgrund desjenigen gemäss der letzten definitiven Beitragsverfügung betreffend das Jahr 2002. Die Verwaltung wird zu gegebener Zeit die definitive Entschädigung ausschliesslich unter Berücksichtigung des vorgeburtlichen Verdienstes festsetzen (E. 6.1-6.2.4). |