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Art. 13 Ammontare degli assegni
(art. 7 cpv. 2 LIPG) 1 Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell’indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio. 2 Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate. |