Art. 16 Attestazione dei giorni di servizio
(art. 19 cpv. 3 LIPG) 1 I contabili dello stato maggiore, delle unità militari e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano il numero di giorni di servizio rimborsati. 2 L’organo federale responsabile dell’esecuzione del servizio civile14 e i suoi incaricati attestano il numero dei giorni di servizio computabili. 3 Il responsabile per l’organizzazione della formazione federale e cantonale dei monitori di Gioventù e Sport (G+S) e dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta i giorni di servizio che danno diritto a un’indennità. 4 Ogni giorno di servizio che dà diritto a un’indennità può essere attestato una volta sola. 5 Nel caso sia stato consegnato un formulario per l’esercizio del diritto all’indennità sbagliato o il formulario sia andato perduto, la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base del libretto di servizio, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d’informazione del servizio civile, i giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.15 14 Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. 15 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897). |