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Art. 20 Fissazione dell’indennità
(art. 18 LIPG) 1 La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di fissare l’indennità di base e gli assegni per i figli, purché la persona avente diritto all’indennità non sia legata a più datori di lavoro o svolga contemporaneamente un’attività dipendente ed un’attività indipendente. La cassa di compensazione verifica il calcolo del datore di lavoro. 2 Su domanda della persona avente diritto all’indennità la cassa di compensazione, o il datore di lavoro nel caso l’indennità sia stata fissata da lui, è tenuta a fornire spiegazioni sul calcolo dell’indennità. |