|
Art. 35 Fissazione e pagamento delle indennità
(art. 18 e 19 LIPG) 1 Per la fissazione dell’indennità si applicano per analogia gli articoli 20 e 22. 2 L’indennità per la madre è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto.52 3 L’indennità per il padre è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG.53 4 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS54.55 5 Per il versamento dell’indennità si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 3 e 4.56 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 56 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). |