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Art. 35k Pagamento dell’indennità 63
(art. 17–19 LIPG) 1 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS64. 2 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale. 3 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario. 4 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22. 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). |