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Art. 35s Pagamento dell’indennità
(art. 17–19 LIPG) 1 L’indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16u capoverso 3 LIPG. 2 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS66. 3 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale. 4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario. 5 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22. |