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Art. 38 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un’attività lucrativa
(art. 19a LIPG) 1 La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità e per l’indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa. 2 Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi. 3 L’articolo 19 OAVS73 concernente le rimunerazioni di poco momento provenienti da attività accessorie non è applicabile. |