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Art. 15 Domanda
(art. 19 cpv. 3 LIPG) 1 Il diritto a un’indennità si esercita mediante un formulario ufficiale, completo della documentazione necessaria. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità e i formulari particolari presso i seguenti uffici:
3 Il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità è consegnato alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, il formulario è consegnato dopo dieci giorni e in seguito alla fine di ogni mese civile. 4 Se una persona o i suoi congiunti necessitano il versamento dell’indennità in tempi più ristretti, i formulari per l’esercizio del diritto all’indennità vanno consegnati durante tutto il servizio ogni dieci giorni. 17 Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile. |