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Art. 25 Estinzione del diritto all’indennità di maternità 25
(art. 16d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)26 Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). |