|
Art. 27 Riduzione del periodo d’assicurazione minimo in caso di parto prematuro
(art. 16b cpv. 2 e 16i cpv. 2 LIPG)32 In caso di parto prematuro il periodo d’assicurazione stabilito all’articolo 16b capoverso 1 lettera a o all’articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG è ridotto:33
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). |