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Art. 29 Disoccupazione della madre o dell’altro genitore
(art. 16bcpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)40 1 La madre che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all’indennità se:
1bis Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se:
2 L’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se:43
3 L’altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG), se:
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 44 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 45 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). |