Art. 30 Incapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore 46
(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)47 La madre o l’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:48
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). |