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Art. 32 Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente 58
(art. 16e e 16l LIPG) Alla madre o all’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis. 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). |
