|
Art. 33 Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente 59
(art. 16e e 16l LIPG) Se la madre o l’altro genitore esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente, l’indennità è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 31. 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). |