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Art. 34a Attestati 61
(art. 17–19 LIPG) 1 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego. 2 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego. 3 Il datore di lavoro presso il quale l’altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell’altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo. 4 L’organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.62 61 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020 (RU 2020 4697). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153). |