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Art. 35 Fissazione e pagamento delle indennità
(art. 18 e 19 LIPG) 1 Per la fissazione dell’indennità si applicano per analogia gli articoli 20 e 22. 2 L’indennità di maternità è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto. Lo stesso vale per le indennità giornaliere supplementari per l’altro genitore in caso di decesso della madre di cui all’articolo 16kbis LIPG.63 3 L’indennità per l’altro genitore è versata in una sola volta, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG. Lo stesso vale per l’indennità di maternità supplementare in caso di decesso dell’altro genitore di cui all’articolo 16cbis LIPG.64 4 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS65.66 5 Per il versamento dell’indennità si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 3 e 4.67 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 66 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 67 Introdotto dal n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). |