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Art. 35d Incapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore
(art. 16n LIPG)71 Il diritto della madre o dell’altro genitore incapace al lavoro è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e:72
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). |