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Art. 36 Contributi 86
(art. 27 LIPG) 1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS87, i contributi sono calcolati come segue:
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 24 a 1200 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia. 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 610). |
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