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Art. 38 Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un’attività lucrativa
(art. 19a LIPG) 1 La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità e per l’indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa. 2 Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi. 3 L’articolo 6quater OAVS93 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS94 e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.95 95 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). |