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Art. 43 Esecuzione
1 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione. 2 Può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d’accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca99, raccomandazioni rivolte ai contabili dell’esercito e della protezione civile, ai responsabili per l’organizzazione della formazione di monitori per Gioventù e Sport (G+S) e agli organi responsabili dell’esecuzione del servizio civile. 99 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. |