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Art. 18 Esercizio del diritto all’indennità da parte di terzi
(art. 17 cpv. 1 LIPG) 1 I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio autorizzati ad agire in sua vece in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LIPG esercitano il diritto all’indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se necessario, l’attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15–17 si applicano per analogia.27 2 Nel caso sussista un diritto ad un assegno a favore di persone che lavorano per l’azienda di famiglia ai sensi dell’articolo 14, l’articolo 17 capoverso 1 lettera b LIPG è applicabile, per analogia, anche per il titolare dell’azienda. 27 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). |
