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Art. 21 Pagamento dell’indennità
(art. 19 LIPG) 1 Una volta ricevuta la domanda, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l’importo dovuto o lo compensa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS31.32 2 L’articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all’estero. 3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti. 4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario. 32 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). |