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Art. 4 Indennità per lavoratori salariati
(art. 11 LIPG) 1 L’indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:4
2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell’entrata in servizio, l’indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.10 2bis Per la persona che ha portato a termine la sua formazione subito prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il medesimo, l’indennità è calcolata sulla base del salario percepito per la professione in questione. Vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Nel singolo caso possono essere impiegati altri valori statistici, se il reddito non figura nella RSS. In caso di differenze di reddito tra i sessi, va utilizzato il valore più elevato.11 3 Per chi collabora ad un’azienda della propria famiglia senza essere retribuito in termini monetari e presta servizio prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha compiuto vent’anni, l’indennità è calcolata sulla base del salario mensile globale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 194712 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). 4 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289). 5 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756). 7 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289). 8 Introdotta dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2021 (RU 2021 289). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 9 Introdotta dalla cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497). 10 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 471). 11 Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 471). |
