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Art. 43 Esecuzione 110
1 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione. 2 Può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d’accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, raccomandazioni rivolte ai contabili dell’esercito e della protezione civile, ai responsabili per l’organizzazione dei corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e agli organi responsabili dell’esecuzione del servizio civile. 110 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719). |
