Ordinanza
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Art. 3 Consiglio d’Istituto
(art. 4 LIPI) 1 Il Consiglio d’Istituto è decisionale se sono presenti almeno cinque membri. Esso decide a maggioranza semplice; in caso di parità, decide il voto del presidente. 1bis I membri del Consiglio d’Istituto tutelano gli interessi dell’IPI. In caso di conflitti d’interesse, il Consiglio d’Istituto adotta le misure necessarie per la tutela degli interessi dell’IPI. La persona interessata deve ricusarsi durante la delibera sulle relative misure.6 2 Il Consiglio d’Istituto si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il rapporto di gestione e il conto d’esercizio come anche per approvare il preventivo. Possono essere convocate altre sedute:
3 La direzione partecipa alle sedute del Consiglio d’Istituto con voto consultivo; per affari relativi alla sua composizione (art. 4 cpv. 4 LIPI) ha diritto di proposta. Il Consiglio d’Istituto può riunirsi anche senza i membri della direzione. 6 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2010, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 3867). |