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Art. 10
b. Costituzione di garanzie 1Le garanzie chieste ai termini dell’articolo 47 della legge devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni, da assicurazioni di fideiussione o altre, in conformità dell’ordinanza del 21 giugno 19571 concernente la costituzione di garanzie a favore della Confederazione. 2Le garanzie fornite sono svincolate non appena siano stati pagati le imposte, gli interessi e le spese che esse cautelavano o non si dia più il motivo della garanzia. 1 [RU 1957 527, 1975 2373 art. 19 cpv. 1 lett. b. RU 1986 154 art. 51 n. 3]. Ora: in conformità dell’O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). |