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Art. 30
3. Direzione del fondo e banca depositaria1 2Le disposizioni che trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositaria», si applicano per analogia alle persone che esercitano queste funzioni. 1 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). |