Ordinanza
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Art. 11
3. Radiazione dal registro di commercio 1 Le società anonime, a responsabilità limitata o cooperative possono essere radiate dal registro di commercio soltanto se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha informato l’ufficio cantonale del registro di commercio che l’imposta preventiva dovuta è stata pagata. 2 Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 20076 sul registro di commercio, se l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all’Ufficio cantonale del registro di commercio che l’ente giuridico è diventato contribuente in base alla legge.7 7 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). |