Ordinanza
|
|
Art. 14
A. Imposta sul reddito di obbligazioni e di averi di clienti I. Oggetto dell’imposta 1. Reddito imponibile 1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale. 2 …13 13 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |
