Ordinanza
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Art. 19
2. Obbligazioni di cassa, ecc.; averi di clienti 1 L’imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri valori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l’AFC equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d’imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso banche e casse di risparmio, deve essere pagata spontaneamente all’AFC nei 30 giorni successivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su modulo speciale. 2 Per evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può consentire o prescrivere che il rendiconto d’imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:
3 Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d’imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all’imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c LIP) e in averi i cui redditi sono soggetti all’imposta.20 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). 20 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012791). |
