Ordinanza
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Art. 20
B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento I. Oggetto dell’imposta 1 Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all’atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.).22 2 Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli.23 3 ...24 22Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085073). 23Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). 24 Abrogato dal n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). |
