Ordinanza
|
|
Art. 3
2. Rendiconto e attestazione quanto alla deduzione d’imposta 1 Quando il contribuente rilascia un rendiconto al beneficiario della prestazione imponibile, egli deve farvi figurare la data di scadenza della stessa e il suo ammontare lordo, prima della deduzione dell’imposta preventiva e delle spese. 2 Quando il beneficiario della prestazione imponibile chiede un’attestazione speciale (art. 14 cpv. 2 LIP), essa deve menzionare:
3 Il contribuente deve rilasciare una sola attestazione per una medesima prestazione imponibile; le copie e le attestazioni sostitutive devono essere designate come tali. 4 L’AFC può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, attestazioni non firmate o fatte direttamente su l’istanza di rimborso. |
