Ordinanza
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Art. 5
4. Dichiarazione di prestazioni in sofferenza, ecc. 1 Se, per insolvibilità, il debitore non è in grado di eseguire la prestazione imponibile alla sua scadenza, o se ha ottenuto una dilazione in base alla legislazione federale, egli ne deve informare spontaneamente l’AFC, comunicandole quando la prestazione sarà presumibilmente pagabile. 2 Se il contribuente è dichiarato fallito, l’amministrazione del fallimento deve stabilire il rendiconto prescritto per l’imposta scaduta all’atto della dichiarazione del fallimento (art. 16 cpv. 3 LIP) e inviarlo all’AFC, corredato dei giustificativi (art. 38 cpv. 2 LIP). |
