Ordinanza
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Art. 22
b. Scioglimento; trasferimento della sede all’estero 1 Se una società anonima o a garanzia limitata viene sciolta (art. 736 e 821 Codice delle obbligazioni31), essa deve informarne senza indugio l’AFC.32 2 La società disciolta è tenuta ad inviare all’AFC una copia firmata del bilancio compilato dai liquidatori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto all’impiego dell’attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto di liquidazione, corredata di una distinta concernente la ripartizione dell’eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all’AFC. 3 La società è tenuta a pagare spontaneamente l’imposta in base a un rendiconto speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte dell’eccedenza di liquidazione. 4 Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano per analogia quando la società si scioglie senza entrare in liquidazione. 5 Se vuol trasferire la sede all’estero, la società deve informarne senza indugio l’AFC, inviarle il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite compilati al giorno del trasferimento della sede e, in pari tempo, pagare l’imposta dovuta sulla sostanza eccedente il capitale sociale versato. Tale disposizione si applica parimente alla società che, avendo la sede statutaria all’estero, vi vuole trasferire anche la direzione effettiva. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023305). |
