Ordinanza
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Art. 26a40
5. Notifica 1La persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale o l’ente pubblico ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LIP che partecipa direttamente per almeno il 10 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest’ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l’imposta preventiva.41 2 La società contribuente, da parte sua, completa l’istanza e la presenta spontaneamente all’AFC entro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale da allegare al conto annuale. È applicabile l’articolo 21. 3La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la persona giuridica, l’investimento collettivo di capitale oppure l’ente pubblico, a carico della o del quale l’imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la LIP o la presente ordinanza.42 4 Se dal controllo dell’AFC risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l’imposta preventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è contestato, l’AFC emana una corrispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento penale. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). 41 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. 42 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mag. 2022 sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 307). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. |
