Ordinanza
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Art. 27
IV. Condono 1 L’istanza di condono del credito fiscale, giusta l’articolo 18 LIP, deve essere presentata all’AFC al più tardi insieme con il rendiconto dell’imposta scaduta (art. 21) o con la dichiarazione d’imposta (art. 23 cpv. 2). 2 L’AFC può esigere dall’istante le informazioni e i documenti giustificativi necessari quanto a tutti i fatti che potrebbero essere di qualche momento per il condono; l’istanza è respinta se il richiedente non soddisfa agli obblighi impostigli. |
